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Riforma delle professioni. Il Co.Di.Arch. incontra Roberto Zaccaria

Lettera a Roberto Zaccaria
Il Co.Di.Arch., costituitosi con atto notarile dell’aprile del 2000, è un Comitato promotore di iniziative a difesa degli interessi degli architetti con l’obiettivo finale di fondare un’associazione di rappresentanza e tutela dei liberi operatori del progetto.
In questi anni si è inserito nel dibattito sulla riforma delle professioni partecipando a diversi incontri pubblici oltre ad essere stato interpellato più volte da alcune testate nazionali come il Corriere della Sera, Europa, Il Sole 24 ore, il Mondo e altri.
Il Co.Di.Arch. ha anche partecipato al convegno di Bruxelles indetto dal Dr. Monti e svoltosi nell’ottobre del 2003, in seguito a quella partecipazione nella relazione finale il Co.Di.Arch. è stato citato, più volte,
Ultimamente il Co. Di Arch. ha deciso di operare anche all’interno della struttura dell’Ordine presentando una sua lista alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli architetti della Provincia di Milano (dicembre 2005). Questa lista ha riscosso il 21% delle preferenze espresse contro il 36% raggiunto dalla lista del Consiglio dell’Ordine uscente. In base al disposto di legge la lista di maggioranza con il 36% dei voti ha eletto 13 consiglieri e il Co.Di.Arch. con il 21% ne ha eletto 1.

LE ATTUALI PROPOSTE LEGISLATIVE
Le proposte di modifica legislativa attualmente al vaglio del parlamento spinte dal C.U.P. (Comitato unitario degli ordini e dei collegi professionali) chiedono fondamentalmente:

1 – Esercitare il potere di certificare la qualità delle prestazioni.
2 – Verificare e controllare il perdurare nel tempo, dei requisiti professionali dei propri iscritti.

Il Co.di.Arch, nel contrastare queste proposte ricorda che, secondo l’Antitrust , il controllo dell’attività, della capacità professionale e della qualità dell’operato di un professionista non può essere affidata ad un collega che opera sullo stesso mercato professionale del collega controllato, e denuncia che l’appoggio da parte degli Ordini Professionali, del CNA (Consiglio Nazionale Architetti) del CUP a tali proposte legislative dimostra la volontà di affidare agli Ordini il monopolio della rappresentanza dei suoi iscritti, peculiarità assurda, in quanto nessun Organismo ad iscrizione obbligatoria , per di più obbligatoria per poter lavorare, può rappresentare alcunché.

Per queste ragioni, ad ulteriore sviluppo di quanto previsto dal Decreto 4 luglio 2006, n.223, acquisite le disposizioni indicate ai comma 1 e 3 proponiamo i seguenti Principi guida per una riforma delle libere professioni:

1)Rappresentanza dei liberi professionisti
2)Accesso alle professioni regolamentate
3)Formazione continua e certificazione delle prestazioni
4)Modalità di esercizio dell’attività professionale e tariffe
5)Compiti e funzioni degli Enti di tutela dell’interesse pubblico
6)Professionisti incaricati di pubblici servizi e riserve di attività

1.La rappresentanza dei liberi professionisti, analogamente a quanto avviene nel mondo del lavoro dipendente e dell’impresa, dovrà essere affidata ad enti ad iscrizione volontaria di tipo associativo e/o sindacale. L’attuale rappresentanza affidata agli Ordini professionali, che contraddice oggi la loro funzione di controllo deontologico, dovrà progressivamente lasciare spazio alle sole alla funzioni di controllo deontologico e di tenuta dell’albo.

2..L’accesso all’esercizio delle professioni regolamentate è già vincolato dallo Stato all’ottenimento di un titolo di studio universitario riconosciuto. Tale titolo dovrà essere condizione necessaria e sufficiente per garantire l’ingresso effettivo nell’attività professionale su tutto il territorio della Comunità Europea. Il diploma di laurea dovrà quindi essere titolo abilitante per l’esercizio della stessa professione.

3.L’ulteriore formazione necessaria all’aggiornamento professionale dovrà essere libera e a discrezione del professionista. In questo contesto la formazione non potrà che essere offerta da enti autonomi in concorrenza sul mercato. Tali enti dovranno garantire il pluralismo dell’informazione scientifica fondata anche su diversi paradigmi disciplinari. La certificazione della qualità della prestazione derivante dall’aggiornamento professionale documentato dal professionista non potrà essere quindi elemento discriminante per l’accesso alla professione, ma solo garanzia di ulteriore qualificazione riconosciuta dal mercato.

4.L’esercizio delle professioni regolamentate dovrà poter essere svolto sia in forma individuale, sia in forma associata, sia in forma societaria anche con apporto di capitale. In particolare, dovrà essere individuata una speciale forma societaria, a responsabilità limitata, che consenta sempre e comunque il controllo da parte dei professionisti della maggioranza delle stesse quote di capitale, ma senza obbligo di iscrizione all’Ordine ed alla Cassa di previdenza privata per i professionisti che operano al loro interno in forma di impresa. Nessun vincolo per attività miste anche con professionisti non iscritti agli Ordini. In questo quadro è indispensabile il passaggio immediato dal sistema delle tariffe minime obbligatorie al sistema formazione del prezzo libera e da specificare nella stipula di un contratto (obbligatorio).

5.Laddove si riscontri l’inevitabilità di un controllo deontologico sui professionisti, non affidabile al mercato, l’ente pubblico preposto a tale compito dovrà garantire un’effettiva terzietà di giudizio nella tutela dell’interesse pubblico generale. Tale ente non potrà quindi in nessun caso essere affidato a colleghi concorrenti che operano sullo stesso mercato professionale dei colleghi controllati, ma dovrà operare nella forma di ente terzo arbitrale di giudizio. All’interno dello stesso ente dovranno quindi essere garantite la trasparenza e l’effettiva rappresentanza di tutte le categorie interessate: professionisti, imprese, consumatori, pubblica amministrazione. La funzione principale dell’ente di controllo dovrà essere quella di agire, nel pubblico interesse, contro quei professionisti che dovessero adottare comportamenti scorretti sul mercato, così come definiti da un codice deontologico predeterminato.

6.Il numero chiuso per l’accesso alla libera attività dei professionisti incaricati di pubblici servizi, è, nella sua forma attuale, in aperto contrasto con l’interesse pubblico generale: Mentre i cittadini hanno interesse ad avere un numero minimo e non certo massimo di servizi essenziali sul territorio, non viene oggi lasciata mai alla libera concorrenza sulle “capacità” dei professionisti abilitati, la possibilità di un ulteriore diffusione ed espansione dei servizi offerti sul territorio. Ulteriori miglioramenti degli stessi servizi si avrebbero sia sotto il profilo della qualità sia del costo della prestazione, una volta stabilito un numero minimo di esercenti il servizio.

SONO INOLTRE NECESSARIE PER LA CATEGORIA ARCHITETTI:
7)Rivalutazione parametri studi di settore
8)Possibilità di appello al giudice del lavoro per contenziosi
9)Impegno alla salvaguardia dell’originalità progettuale
10)Norme a garanzia rapporti contrattualmente stabiliti tra committente e professionista
11)Esclusione dall’albo dei dipendenti pubblici
12)Modifica legge elettorale ordini
13)Eliminazione dei minimi tariffari anche dai Lavori Pubblici

7.Rivalutazione degli studi di settore per architetti che, attualmente, si basano sugli importi del tariffario minimo, e che invece dovranno essere equiparati alle reali capacità reddittuali della professione.

8.Possibilità, per i professionisti, di appellarsi al giudice del lavoro, in caso di controversia con il cliente, così da ridurre al minimo i tempi del contenzioso.

9.Impegno a salvaguardare l’unitarietà dell’idea progettuale e il diritto d’autore per gli architetti.

10.Redazione di una serie di norme che condizionino l’approvazione o accettazione delle pratiche edilizie alla stipula di regolari contratti tra committente e architetto e l’assolvimento da parte del primo dei suoi obblighi contrattuali. In altre parole estensione delle norme a tutela dei lavoratori della legge Biagi, già applicate a carico delle imprese, anche a carico dei committenti.

11.Esclusione dall’Albo dei dipendenti pubblici e riduzione del potere concorrenziale alla libera professione da parte dei dipendenti pubblici, soprattutto part-time.

12.Modifica della legge elettorale degli ordini che consente che una rappresentanza che raggiunge il 21% dei voti sia rappresentata dal 6% dei consiglieri.

13.In un quadro di contrattazione libera anche con il committente pubblico, risulta superato il mantenimento della tariffa minima attraverso la stipula di un contratto che specifica con precisione le mansioni, tempistica e il tipo di documenti richiesti (elaborati grafici, relazioni, computo metrico, etc. …). Tale contratto diventa tutela per la P.A. che ottiene in tempi certi la documentazione pattuita e per il professionista che verrà pagato nelle modalità concordate nel contratto.

Il presidente del Co.Di.Arch.
Alberto Scarzella

(la Redazione – 26/7/2006)

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